Art. 80.
Restituzione dei doni.
Restituzione dei doni.
Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a
causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è
avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei
promittenti.
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