Art. 63.
Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente.
Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente.
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58, coloro
che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i
loro successori possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o
la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo 50 conseguono
l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle
obbligazioni.
Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel
quarto comma dell'articolo 50.
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state
imposte.
Nessun commento:
Posta un commento