sabato 14 aprile 2012

Art. 85. Interdizione per infermità di mente.


Art. 85.
Interdizione per infermità di mente.
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.
Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

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Cfr. Tribunale di Trieste, sentenza 28 settembre 2007 in Altalex Massimario.

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