Art. 48.
Curatore dello scomparso.
Curatore dello scomparso.
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo
domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il
tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli
interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può
nominare un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione
degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia
interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione
del patrimonio dello scomparso.
Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del
curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti
che il medesimo non può fare.
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