lunedì 2 aprile 2012

Art. 49. Dichiarazione di assenza.


Art. 49.
Dichiarazione di assenza.
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.


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