Art. 49.
Dichiarazione di assenza.
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale
l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente
creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui
possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che
ne sia dichiarata l'assenza.Dichiarazione di assenza.
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