Art. 83.
Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.
Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.
Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello
Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito
nella legge speciale concernente tale matrimonio.
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