Art. 94.
Luogo della pubblicazione.
Luogo della pubblicazione.
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato
civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di
residenza degli sposi.
[Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi
anche nel comune della precedente residenza.] (1)
[L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione
provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la
pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato
civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.] (1)
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