Art. 115.
Matrimonio del cittadino all'estero.
Matrimonio del cittadino all'estero.
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione
prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero
secondo le forme ivi stabilite.
[La pubblicazione deve anche farsi nella Repubblica a norma degli
articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nella Repubblica, la
pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio.] (1)
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