sabato 21 aprile 2012

Art. 115. Matrimonio del cittadino all'estero.


Art. 115.
Matrimonio del cittadino all'estero.
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.
[La pubblicazione deve anche farsi nella Repubblica a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nella Repubblica, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio.] (1)
(1) Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

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