Art. 1 Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
1) le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e seguenti);
2) i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti);
3) (*)
4) gli usi (prel. Cod. Civ. 8 e seguenti).
(*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la
dicitura: "3) le norme corporative"
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