Art. 24.
Recesso ed esclusione degli associati.
Recesso ed esclusione degli associati.
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la
trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha
assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di
recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto
con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata
dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità
giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la
deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che
comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere
i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
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