Art. 16.
Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.
Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione
dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le
norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando
trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le
condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e
le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme
relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le
fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
[Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono
essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'articolo
12.] (1)
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