Art. 20.
Convocazione dell'assemblea delle associazioni.
Convocazione dell'assemblea delle associazioni.
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli
amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la
necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli
associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione
può essere ordinata dal presidente del tribunale.
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