lunedì 19 marzo 2012

Art. 9 Raccolte di usi


Art. 9 Raccolte di usi

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono
esistenti fino a prova contraria (*).
(*) Per gli usi generali, cfr. d. lgs. c. p. s. 27 gennaio 1947, n. 152, modificato con legge 13 marzo
1950, n. 115. Per gli usi provinciali, cfr. R. d. 20 settembre 1934, n. 2011.

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