Art. 15.
Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.
Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.
L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a
quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia
fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
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