Art. 17. (1)
Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.
Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.
[La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né
accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione
governativa.
Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno
effetto.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Nessun commento:
Posta un commento