sabato 24 marzo 2012

Art. 17. (1) Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.


Art. 17. (1)
Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.
[La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.
Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127.

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