Art. 25.
Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.
Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.
L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza
sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione
degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute
nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli
amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a
norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon
costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario
straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello
statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro
responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono
esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi
amministratori.
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