Art. 29.
Divieto di nuove operazioni.
Divieto di nuove operazioni.
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è
stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona
giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato
lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la
deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora
trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.
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