Art. 1.
Capacità giuridica.
Capacità giuridica.
La capacità giuridica si
acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce
a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.
[Le limitazioni alla capacità
giuridica derivanti dall'appartenenza a daterminate razze sono stabilite da
leggi speciali.] (1)
(1) Comma abrogato dal
D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
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