mercoledì 21 marzo 2012

Art. 1. Capacità giuridica.


Art. 1.
Capacità giuridica.
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.
[Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a daterminate razze sono stabilite da leggi speciali.] (1)
(1) Comma abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

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