Art. 26.
Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.
Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.
L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività
di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione,
rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.
Nessun commento:
Posta un commento