sabato 24 marzo 2012

Art. 26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.


Art. 26.
Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.
L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

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