lunedì 19 marzo 2012

Art. 16 Trattamento dello straniero


Art. 16 Trattamento dello straniero

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e
salve le disposizioni contenute in leggi speciali (*).
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (Cost. 10; Cod. Civ. 2505).
(*) Cfr. legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza); legge 19 maggio 1975, n.
151; d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 39; d. lgs. 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero), modif. dal d. lgs. 19 ottobre
1998, n. 380 e dal d. lgs. 13 aprile 1999, n. 113

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