Art. 12. (1)[Persone giuridiche private.
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere
privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso
con decreto del presidente della Repubblica.
Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività
nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di
riconoscerli con loro decreto.]
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