Art. 3. (1)[Capacità
in materia di lavoro.
Il minore che ha compiuto gli
anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed
esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che
stabiliscono un'età inferiore.]
(1) Articolo abrogato dalla
Legge 8 marzo 1975, n. 39.
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