mercoledì 21 marzo 2012

Art. 3. (1) Capacità in materia di lavoro.


Art. 3. (1)[Capacità in materia di lavoro.
Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 8 marzo 1975, n. 39.

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