Art. 32.
Devoluzione dei beni con destinazione particolare.
Devoluzione dei beni con destinazione particolare.
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale
sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello
proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso
onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
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