Art. 7.
Tutela del diritto al nome.
Tutela del diritto al nome.
La persona, alla quale si
contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio
dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la
cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
L'autorità giudiziaria può
ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.
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