Art. 28.
Trasformazione delle fondazioni.
Trasformazione delle fondazioni.
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa
utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa,
anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua
trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero
luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della
persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo
26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più
famiglie determinate.
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