Art. 35. (1)
Disposizione penale.
Disposizione penale.
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le
iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e
secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice,] sono
puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 10 a €.
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