sabato 24 marzo 2012

Art. 35. (1) Disposizione penale.


Art. 35. (1)
Disposizione penale.
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice,] sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 10 a €. 516.
(1) Articolo così modificato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

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