giovedì 22 marzo 2012

Art. 6. Diritto al nome.


Art. 6.
Diritto al nome.
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

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