Art. 31.
Devoluzione dei beni.
Devoluzione dei beni.
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la
liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello
statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede
l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini
analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni
dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano,
provvede nello stesso modo l'autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non
hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai
quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della
liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
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