lunedì 19 marzo 2012

Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali


Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre
i casi e i tempi in esse considerati (Cost. 25; Cod. Pen. 2).

Nessun commento:

Posta un commento