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lunedì 19 marzo 2012
Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali
Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre
i casi e i tempi in esse considerati (Cost. 25; Cod. Pen. 2).
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