Art. 34. (1)[Registrazione di atti.
Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto
costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità
governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la
sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la
rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano
lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei
liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono
essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.]
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