Art. 36.
Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.
Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non
riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli
associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di
coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la
direzione.
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