Art. 10.
Abuso dell'immagine altrui.
Abuso dell'immagine altrui.
Qualora l'immagine di una
persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata
fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge
consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona
stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei
danni.
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