Art. 27.
Estinzione della persona giuridica.
Estinzione della persona giuridica.
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello
statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è
divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati
sono venuti a mancare.
[L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza
di qualunque interessato o anche d'ufficio.] (1)
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