Art. 23.
Annullamento e sospensione delle deliberazioni.
Annullamento e sospensione delle deliberazioni.
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto
costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi
dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli
amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha
proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando
sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è
notificato agli amministratori.
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o
al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.
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