Art. 8.
Tutela del nome per ragioni familiari.
Tutela del nome per ragioni familiari.
Nel caso previsto dall'articolo
precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome
contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse
fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.
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