Art. 5.
Atti di disposizione del proprio corpo.
Atti di disposizione del proprio corpo.
Gli atti di disposizione del
proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della
integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine
pubblico o al buon costume.
Nessun commento:
Posta un commento