giovedì 22 marzo 2012

Art. 5. Atti di disposizione del proprio corpo.


Art. 5.
Atti di disposizione del proprio corpo.
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

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